Contenzioso tributario

Con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate tratta delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 attuativo della delega fiscale per la riforma del processo tributario, in applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Le importanti novità:

1- La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in appello.

2- E' previsto il potenziamento dell’istituto del reclamo-mediazione con l'estensione alle controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, oltreché alle liti in materia catastale di valore indeterminabile.

3- La disciplina della tutela cautelare abbraccerà tutte le fasi del processo.

4- Dal 1° giugno 2016 diventeranno immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti; pagamento, se superiore ai diecimila euro, potrà essere subordinato dalla Commissione alla prestazione di idonea garanzia.

5- Il giudizio di ottemperanza, regolato dall’articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92 -ora novellato dal decreto legislativo n. 156/15-, diventa l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.

6- Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore abilitato è innalzato dagli attuali € 2.582,28 a € 3.000,00.

La delega ha previsto interventi volti alla distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, all’eventuale composizione monocratica del giudice in ordine a controversie di modico valore e non dotate di particolare complessità o rilevanza, all’attribuzione e alla durata degli incarichi direttivi e al rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull’attività delle stesse commissioni.
 
Si rileva inoltre come nel dare attuazione ai dettami della delega le nuove norme sono volte al superamento delle indicate criticità, con la revisione della disciplina della conciliazione giudiziale, col potenziamento della mediazione tributaria e le previsioni sull’esecutività delle sentenze e sulla tutela cautelare.
All’articolo 2 del Dlgs 546/1992, inoltre, il Dlgs 156/2015 elimina dalle controversie rientranti nella cognizione dei giudici tributari quelle vertenti sulle “sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari”e su determinati canoni gestiti dagli enti locali.
In tal modo, ci si allinea alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Il Dlgs 156/2015 infine interviene estendendo la difesa diretta agli uffici dell’Agente della riscossione, e per le controversie aventi a oggetto il contributo unificato viene inoltre estesa al secondo grado, innanzi alle commissioni tributarie regionali, la capacità delle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari di difendersi direttamente.
Novità significativa è anche il nuovo comma 2-bis dell'articolo 15 che, per scoraggiare le “liti temerarie”, ha espressamente richiamato l’applicabilità dell’articolo 96, primo e terzo comma, codice procedura civile in tema di responsabilità aggravata.
Ultima novità qui segnalata, ad avviso di chi scrive da criticare, introdotta dalla riforma del contenzioso tributario è rappresentata dall’estensione del novero di soggetti abilitati all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. Hanno ora la capacità di fornire assistenza tecnica in giudizio anche ai dipendenti dei Caf e delle relative società di servizi che siano in possesso, congiuntamente, di requisiti di professionalità, quali il diploma di ragioneria o di laurea magistrale in giurisprudenza, in economia o equipollenti, e la relativa abilitazione professionale.  La gestione degli elenchi relativi ai soggetti abilitati all’assistenza tecnica - di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e h) - sarà accentrata in capo al dipartimento delle Finanze.

 

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