Come rottamare le cartelle di Equitalia?
Grazie al nuovo D.L. 193/2016 è possibile "rottamare" le cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’Inps, affidate per la riscossione agli agenti di Equitalia dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015.
Come?
Con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, che permette una rateizzazione e senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno né interessi di mora né le maggiorazioni di legge.
Due le modalità:
B- inviando il modulo compilato insieme alla copia del documento d'identità alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento.
A seguito del pagamento della prima o unica rata
- sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
- può essere richiesta la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, se il debito oggetto del fermo era stato totalmente inserito nella Definizione agevolata.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata
- la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione per le stesse cartelle;
- possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima
- si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
- è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
- i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.