Come rottamare le cartelle di Equitalia?

Grazie al nuovo D.L. 193/2016 è possibile "rottamare" le cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’Inps, affidate per la riscossione agli agenti di Equitalia dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015.

Come?

Con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, che permette una rateizzazione e senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno né interessi di mora né le maggiorazioni di legge.

Due le modalità:

A- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA;
B- inviando il modulo compilato insieme alla copia del documento d'identità alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento.
 
Modulo:
E' disponibile il modulo per la dichiarazione di adesione qui
 
Tempi:
La dichiarazione deve esser presentata entro il 23 gennaio 2017, prorogato al 21 aprile 2017. E' stato spostato anche al 15 giugno 2017 il termine concesso al concessionario della riscossione per rispondere ai contribuenti.
Non cambiato le tempistiche relative ai pagamenti.
 
Cosa succede dopo il 31 luglio?
Il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della “rottamazione”.
 
 

A seguito del pagamento della prima o unica rata

  • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
  • può essere richiesta la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, se il debito oggetto del fermo era stato totalmente inserito nella Definizione agevolata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata

  • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione per le stesse cartelle;
  • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti. 
 
 
Per altre informazioni:
 
o contattare lo studio
 
 

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