La legge 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è entrata in vigore lo scorso 5 giugno 2016, ma ancora poco si conosce.
Importanti, sia a livello giuridico che sociale, le novità di questa legge, sia per il mondo giuridico che per la società stessa.
Sono state introdotte due tipologie di unioni civili:
- L’ UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO (coppie omosessuali)
- LA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO (coppie eterosessuali e coppie omosessuali)
L’unione civile tra persone dello stesso sesso:
Come si realizza? l’unione civile tra persone dello stesso sesso avviene mediante dichiarazione resa tra due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Esistono cause impeditive? Sì, la legge 76/2016 prevede:
- la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di un unione civile,
- l’interdizione di una delle parti per infermità mentale,
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87 1° comma, c.c.,
- la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Quale cognome si sceglie? Le parti possono stabilire d'assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, che poi verrà anteposto o postposto al proprio, se diverso. E' necessaria specifica dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile.
Quali diritti e doveri insorgono? Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri che sono l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
È possibile l’adozione di figli? No. La legge 76/2016 ha escluso anche la c.d. “stepchild adoption”, ossia la possibilità di adottare il figlio del proprio partner.
Come si scioglie?
- la morte,
- i casi previsti dalla legge sul divorzio,
- la volontà manifestata dinnanzi l’ufficiale dello stato civile che annota tale domanda nel registro delle unioni trascorsi tre mesi dalla data di manifestazione,
- la sentenza di rettificazione di attribuzione dello stesso sesso.
Il partner avrà diritto al TFR del defunto? Sì, lo prevede l'articolo 17 che in caso di morte del prestatore di lavoro il T.F.R. e l’ indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte alla parte dell’ unione civile superstite.
Quali diritti in caso di scioglimento? L'articolo 25 prevede che il partner (al pari del del coniuge divorziato) ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento ed il 40% del T.F.R. accumulato nell’arco dell’unione.
Novità per l'impresa familiare? Sì, la legge in commento introduce nel codice civile l’art. 230–ter, che prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa spetti una partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, salvo il caso di rapporto di società o di lavoro subordinato.